REGOLAMENTO RECANTE “CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI”
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice delle sanzioni disciplinari:
a) “decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
b) “esercizio professionale” indica l’esercizio dell’attività professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
c) “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
d) “Codice” indica il presente Codice delle sanzioni disciplinari;
e) “Codice deontologico” indica il Codice deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Articolo 2
Ambito di applicazione del Codice
1. Il presente Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.
2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco.
speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.
Articolo 3
Potestà disciplinare
1. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine, ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato, nel cui Albo, elenco speciale ovvero Registro del tirocinio l’interessato è iscritto.
Articolo 4
Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvcircostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il ,comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.
2. Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l’aggravante di cui alla lett. a) dell’articolo 8. È fatta salva l’applicabilità del comma 3 dello stesso articolo 8 e delle altre disposizioni
in materia di circostanze aggravanti e attenuanti.
3. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura;
b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
c) la radiazione dall’Albo.
Articolo 5
Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
2. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e
l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
3. Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla
tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima
l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante.
4. L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un
richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella
valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.
Articolo 6
Sospensione dall’esercizio professionale
1. La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall’esercizio della professione
per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui
al successivo comma 3.
3. La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione.
Articolo 7
Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale
1. La radiazione dall’Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
2. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
3. Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.
Articolo 8
Circostanze aggravanti
1. Costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell’applicazione di una più grave sanzione:
a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;
b) la sussistenza di dolo;
c) la significatività della violazione o del danno arrecato;
d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei
confronti dell’iscritto.
2. In presenza delle circostanze di cui al primo comma, la sanzione disciplinare può essere
aumentata, nel suo massimo:
a) con la sospensione dall’esercizio professionale fino a due mesi, nel caso in cui sia prevista la
sanzione disciplinare della censura;
b) fino alla sospensione dall’esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la
sanzione della censura e ricorra l’ipotesi di cui alla lett. d del comma precedente;
c) fino alla sospensione dall’esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale sino a un anno;
d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale non inferiore ad uno e fino a
due anni.
2bis. Nel caso di applicazione di più aggravanti la sanzione può essere ulteriormente aumentata.
3. È considerata violazione molto grave, per la quale può essere inflitta la sanzione della radiazione,
anche la reiterazione di più e diversi comportamenti che, se valutati singolarmente comporterebbero l’applicazione di sanzioni minori, manifestano invece, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio stesso e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti
di clienti, dei colleghi e deArticolo 9
Circostanze attenuanti
1. In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente
l’errore in buona fede o quando l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure
si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose
del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell’iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:
a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
professionale fino a sei mesi;
b) nella sospensione dall’esercizio professionale per più di due mesi e fino a sei mesi nel caso sia prevista la sospensione dell’esercizio professionale fino a un anno;
c) nella sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno nel caso sia prevista la
sospensione dall’esercizio professionale da uno a due anni;
d) nella sospensione dall’esercizio professionale da un anno a due anni nel caso sia prevista la radiazione e l’iscritto abbia riparato il danno arrecato.
Articolo 10
Motivazione del provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione
1. Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.
TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI COMMINABILI IN CASO DI VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE
Articolo 11
Violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio
della professione
1. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Articolo 12
Violazioni dei doveri di integrità
1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a un anno.
Articolo 13
Violazioni dei doveri di obiettività1. La violazione dei doveri di cui all’articolo 7 del codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a sei mesi.
Articolo 14
Violazioni dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione
1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 8 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Articolo 15
Violazione dell’obbligo di Formazione Professionale
1. La violazione dell’obbligo di cui al comma 6 dell’articolo 8 del Codice deontologico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
– assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;
– conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
– conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;
– conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.
2. L’iscritto che incorre nella violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca 7 agosto 2009, n. 143 il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione
professionale non può accogliere alcun tirocinante.
4. Per gli iscritti nell’Albo che abbiano compiuto il 65° anno di età, o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio formativo di riferimento, la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
– assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre
mesi;
– conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
– conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1 mese;
– conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura.
5. L’iscritto nell’Albo di cui al comma precedente che incorre nella violazione dell’obbligo formativo
anche nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio
di quanto previsto nel comma precedente.6. Il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto i crediti obbligatori
di cui al Regolamento per la formazione professionale continua comporta, in ogni caso, la sanzione
della censura.
7. Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo
non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio
dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al
fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.
Articolo 16
Violazione dei doveri di indipendenza
1. La violazione dei doveri di cui al comma 1, 2 e 5 dell’articolo 9 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 9 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.
Articolo 17
Violazione dei doveri di riservatezza
1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell’articolo 10 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 3 mesi.
Articolo 18
Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale
1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 11 del Codice deontologico
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell’articolo 11 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi.
Articolo 19
Violazione dei doveri inerenti all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità
professionale
1. La violazione dell’obbligo di stipula di assicurazione professionale di cui al comma 1 dell’articolo 5
del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 13 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Articolo 20
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i colleghi
1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 14 del Codice deontologico
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei
mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all’articolo 15 del Codice deontologico, ad eccezione del comma 2
lett. b), comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 15 del Codice deontologico si applica la sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
5. La violazione dei doveri di cui all’articolo 16 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
6. La violazione dei doveri di cui all’articolo 17del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto al comma 4, in relazione alla violazione
del quale si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei
mesi.
7. La violazione dei doveri di cui all’articolo 18 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
Articolo 21
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i clienti
1. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell’articolo 19 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi.
1-bis. La violazione del divieto di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 19 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e 22, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice
deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.3. La violazione dei doveri di cui al comma 3 dell’articolo 20 e al comma 7 dell’articolo 21 del Codice
deontologico comporta l’applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 5 dell’articolo 22 e al comma 1 dell’articolo 23 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione della sanzione disciplinare della sospensione
fino a tre mesi.
5. La violazione dei doveri di cui agli articoli 23, comma 2 e 24 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 23 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a
un anno.
7. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 23 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a
un anno, salvo il caso in cui il pagamento sia stato effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto
indenne da gravami.
Articolo 21-bis
Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso
1. La violazione dei doveri di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 25 del Codice deontologico
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Articolo 22
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con gli enti istituzionali di categoria
1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 26, comma 2 e 27, comma 2, del Codice deontologico
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui all’articolo 28 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
3. La violazione del dovere di cui al comma 3 dell’articolo 29 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del comma 1 dell’articolo 29 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi.
5. La violazione del comma 4 dell’articolo 29 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.Art. 23
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i dipendenti e i collaboratori
1. La violazione dei divieti di cui al comma 2 dell’articolo 31 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei a dodici
mesi.
2. La violazione del dovere di cui al comma 3 dell’articolo 31 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei a dodici
mesi.
2-bis. La violazione dei doveri di cui al comma 4 dell’articolo 31 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
3. La violazione dei doveri di cui all’articolo 32 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Articolo 24
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con i tirocinanti
1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 35 e 37 del Codice deontologico comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Articolo 25
Violazioni dei doveri inerenti al tirocinio professionale
1. La violazione da parte dei tirocinanti dei doveri di cui all’articolo 36 del Codice deontologico
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni specifiche previste dall’articolo 13 del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143.
Articolo 26
Violazioni dei doveri inerenti ai rapporti con altri soggetti
1. La violazione dei doveri di cui all’articolo 38 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
2. La violazione dei doveri di cui all’articolo 39 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all’articolo 40 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
Articolo 27Violazione dei doveri inerenti alla concorrenza
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 41 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 42 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a due
anni.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 42 del Codice deontologico comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del divieto di cui all’articolo 43 del Codice deontologico comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno.
5. La violazione dei doveri di cui all’articolo 44 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
della censura.
Articolo 28
Disposizioni transitorie e finali
1. Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con la legge o con quanto indicato nel Codice
deontologico sono punibili, anche qualora non sia prevista una specifica sanzione nel presente
Codice, con le sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 4, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e
seguenti del titolo I del presente Codice, se contrari al decoro o al corretto esercizio della
professione..
2. Le norme di cui al presente Codice si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 29
Entrata in vigore
1. Il presente Codice entra in vigore il 18 aprile 2024.